cronache uffici esportazione

Giulio Volpe*

Il nuovo portale del Sistema informativo Uffici Esportazione

A partire dal 15 giugno 2023, i procedimenti relativi all’attestato di libera circolazione e alla licenza di esportazione definitiva sono attivati sul nuovo portale del SUE

È ormai a tutti noto che, a partire dal 15 giugno 2023, i procedimenti relativi all’attestato di libera circolazione e alla licenza di esportazione definitiva sono attivati sul nuovo portale del Sistema informativo Uffici Esportazione (SUE), mentre per ogni altro tipo di certificato, si dovrà continuare ad utilizzare la piattaforma già in uso.

Tale nuovo portale, peraltro, pone in essere una sorta di paradossale inversione dell’istruttoria procedimentale, laddove richiede all’esportatore, in prima persona o per il tramite di un soggetto che agisce per suo conto, di attestare che l’opera per la quale chiede l’attestato di libera circolazione non sia mai stata oggetto di un “provvedimento di dichiarazione” dell’interesse culturale (interesse qualificato, si ricordi, come “particolarmente importante”, secondo l’espressione adottata fin dalla Legge Bottai, n. 1089 del 1939).

Quando si parla di un bene culturale “vincolato”, si fa riferimento ad un bene di proprietà privata, per il quale sia stata notificata e motivata al proprietario una dichiarazione di interesse culturale (come sopra), ex art. 13 e seguenti del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

È altrettanto noto, facendo un passo indietro, che una delle più palesi e croniche manchevolezze dell’Amministrazione di settore -che pure ha in molti casi dato prova di professionalità e sensibilità- consiste nella mancata realizzazione di un archivio unificato nazionale dei provvedimenti di dichiarazione (comunemente detti “vincoli”, impropriamente detti “notifiche”).

Ci si chiede, non senza una certa apprensione, se apponendo la spunta su quella affermazione l’esportatore si assuma qualche responsabilità di quanto in tal modo affermato, e ancora, di quale natura sia quella responsabilità e quali conseguenze implichi, nel caso in seguito tale affermazione risultasse difforme dal vero; se l’opera risultasse, in altre parole, essere stata oggetto di “dichiarazione” prima di pervenire nella disponibilità dell’odierno esportatore.

Ci si chiede anche, nella sostanza, come possa l’esportatore sapere con certezza che l’opera, in tempi anteriori rispetto al suo possesso del bene, sia stata o non sia stata oggetto di un procedimento e del conseguente provvedimento di dichiarazione, quando, all’esatto contrario, dovrebbe essere l’Amministrazione a saperlo e a coordinare in un archivio unificato gli innumerevoli provvedimenti di cui ai molteplici Uffici esportazione disseminati sul territorio italiano, rendendo tali informazioni conoscibili da chiunque vi abbia interesse e titolo, fatte salve le opportune cautele a difesa della privacy.

Ora, in tema di vincolo su beni immobiliari (soggetti a trascrizione negli appositi registri), si è ritenuto in dottrina -a commento di decisioni del giudice amministrativo- quanto segue: “fermo restando che il privato acquirente, nel caso in cui fosse in buona fede, ossia non conoscesse e non potesse conoscere con l'ordinaria diligenza l'esistenza del vincolo, può vantare il diritto al risarcimento dei danni patiti a causa della mancata o erronea trascrizione del vincolo, da esercitarsi nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente all'obbligo di provvedere correttamente alla pubblicità stessa, ovvero nei confronti del privato dante causa che fosse a conoscenza dell'esistenza del vincolo” (J. Bercelli, Aedon, n. 3/2006).

Quid juris, dunque, circa la mancata conoscenza (in buona fede) di un vincolo su bene mobile di interesse storico artistico ? E a che punto siamo con la redazione di quell’archivio unitario nazionale delle opere vincolate da molti anni e da ogni parte invocato?

Per concludere, ci si augura che la richiesta di indicare nella domanda -che si deposita telematicamente- se l’opera per cui si chiede l’attestato di libera circolazione sia o meno stata oggetto di un “provvedimento di dichiarazione”, sottintenda l’inciso: “a conoscenza dell’esportatore”.
Se così fosse preghiamo il Ministero della Cultura, che ha mostrato di recente di essere incline ad un rinnovato dialogo con gli operatori, di precisarlo con chiarezza.

 

*Giulio Volpe
Avvocato dell’Arte