board of governors

CONSIGLIO DIRETTIVO (2024-2025)

Bruno Botticelli Presidente
Alessandra Di Castro Vice Presidente
Pietro Cantore Vice Presidente
Riccardo Bacarelli Segretario Generale
Maria Novella Romano Tesoriere
Roberto Campobasso Consigliere
Alessandro Cesati Consigliere
Giulia Gomiero Consigliere
Marco Longari Consigliere
Tommaso Megna Consigliere
Valentina Vico Consigliere

COLLEGIO DEI PROBIVIRI (2024-2025)

Tomaso PivaProbiviro
Alberto Di CastroProbiviro
Maurizio NobileProbiviro

PRESIDENTE ONORARIO

Giovanni Pratesi
 

PAST PRESIDENT

Giuseppe Bellinidal 1959 al 1985
Guido Bartolozzidal 1986 al 1995
Giovanni Pratesidal 1996 al 2013
Carlo Orsidal 2014 al 2017
Enrico Frascionedal 2018 al 2019
Alessandra Di Castrodal 2020 al 2021

SOCI ONORARI

Achille Armani, Maurizio Belluco, Alberto Borelli, Fiorenzo Cesati, Renato D’Agostino, Guido Lamperti, Maria Grazia Rossi, Maria Zauli, Gianmaria Previtali
Per qualsiasi comunicazione con i membri del Consiglio e con i Probiviri è possibile scrivere a: segreteria@antiquariditalia.it
articles of association

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ANTIQUARI D'ITALIA

ARTICOLO 1
Il 10 ottobre 1959 è stata costituita un'associazione sotto la denominazione "Associazione Antiquari d'Italia". L'Associazione è nata in occasione della prima Mostra Mercato Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, di cui se ne è assunta il patrocinio, acquisendo così il diritto di una rappresentanza nel Comitato. La sua sede legale è a Firenze, Palazzo Corsini - Via del Parione 11. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

ARTICOLO 2
Gli scopi dell'associazione sono:
  1. Promuovere, regolare, proteggere e rappresentare gli interessi e il prestigio delle ditte che svolgono commercio di antichità.
  2. Studiare tutte le questioni relative all'antiquariato e al commercio dello stesso, raccogliere e divulgare notizie statistiche o altre informazioni comunque attinenti al commercio delle antichità o agli interessi dei membri dell'Associazione.
  3. Prendere tutte le iniziative, occorrendo anche di carattere legale, dirette a stroncare eventuali scorrettezze nell'ambito del commercio delle antichità.
  4. Promuovere provvedimenti legislativi o altre misure da parte delle autorità competenti che possono interessare la libera circolazione delle opere d'arte, il commercio delle antichità e gli interessi dei membri dell'Associazione o svolgere, occorrendo, azioni di opposizione ad eventuali provvedimenti ritenuti lesivi degli interessi protetti dell'Associazione.
  5. Rilasciare certificati sull'età, o sull'età minima, di oggetti antichi in relazione alla loro esportazione o per altri scopi.
  6. Promuovere la risoluzione, a mezzo di conciliazione e di arbitrato privato, di controversie che possano eventualmente insorgere tra due membri dell'Associazione o tra un membro dell'Associazione ed altra persona, per ragioni di commercio, assistendo le parti nella impostazione e nella discussione delle controversie.
  7. Promuovere, organizzare e patrocinare esposizioni, mostre e fiere di antichità nazionali ed internazionali partecipando anche materialmente ad esse. A tale scopo l'Associazione potrà acquisire partecipazioni in Società di capitali o assumerne il totale controllo.
  8. Promuovere e organizzare lezioni e conferenze aventi per oggetto le antichità e il commercio di esse, promuovendo così la diffusione e l'incremento della conoscenza delle arti antiche e la cultura necessaria per il commercio antiquario.
  9. Istituire corsi di studio, borse, premi, certificati e quanto altro possa giovare a stimolare lo studio e la conoscenza delle cose antiche.
  10. Appoggiare l'azione sindacale che operi per la stipulazione di accordi riguardanti il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessano la categoria rappresentata.
  11. Delegare i rappresentanti della categoria in Enti, Consessi, Organi e Commissioni nelle quali tale rappresentanza sia prevista o richiesta.
  12. Esercitare tutte le funzioni che siano ad essa competenti e previste dal Regolamento per il Marchio Associativo di garanzia.

ARTICOLO 3
Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, italiane e straniere, titolari di aziende antiquarie, le persone che rivestono la qualifica di legale rappresentante di una società che svolge attività antiquaria, in Italia oppure all’estero, e le persone che siano socie delle predette società. Tali persone fisiche, per essere ammesse all'Associazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  • documenti prescritti dalla legge per il commercio di oggetti d'arte antica aventi valore storico e artistico
  • godere di prestigio, di provata competenza antiquaria e serietà commerciale.
Come soci onorari possono far parte dell'Associazione collezionisti, critici, studiosi italiani e stranieri di chiara fama. Un socio onorario potrà essere invitato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni del Consiglio stesso, quale rappresentante della categoria dei soci onorari.
I soci onorari in Assemblea non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche elettive e non sono tenuti a pagamento di quote annuali. I soci ultraottantenni sono di diritto soci onorari e non pagano la quota associativa.

ARTICOLO 4
L'ammissione all'Associazione avviene su proposta di uno o più soci o su invito del Consiglio Direttivo. Il Consiglio esaminerà la documentazione relativa e provvederà ad una attenta indagine conoscitiva a mezzo lettera, al termine della quale delibererà sull'ammissione o meno.
Un'ammissione respinta può essere ripresentata e nuovamente vagliata.
Una domanda respinta per la terza volta non viene più ammessa.
Al momento dell'ammissione dovrà essere versata una quota d'ingresso determinata dal Consiglio Direttivo.
Ogni nuovo associato, ammesso successivamente all'approvazione del presente Statuto, dovrà versare la quota annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, a mezzo modello R.I.D. ovvero entro i primi quattro mesi dell'anno fiscale se trattasi di soci già iscritti.
Qualora gli associati dell'A.A.I., soci di una stessa azienda antiquaria, inizino una nuova attività di vendita di oggetti d'arte e di antiquariato, separata rispetto a quella originaria, su loro richiesta entrano di diritto nell'Associazione senza dover pagare la quota d'ingresso, fermo restando il pagamento dell'intera quota associativa.
Premesso che la partecipazione all'A.A.I. è a titolo personale, i soci ammessi entro il primo semestre dell'anno dovranno versare l'intera quota associativa annuale mentre quelli ammessi nel secondo semestre pagheranno il 50 % della quota

ARTICOLO 5
La condizione di associato viene meno:
  1. per recesso;
  2. per cessazione dell'attività di antiquario;
  3. per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 3;
  4. per il mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi;
  5. per esclusione fondata su gravi motivi.
Il verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a, b, c, d, e, non dà diritto alla restituzione della quota d'iscrizione.
Il socio oggetto di comunicazione di garanzia da parte della Magistratura per reati penali, inerenti l'esercizio della propria attività antiquariale, può darne avviso all'associazione.
Il Consiglio, valutato il danno di immagine alla categoria, dopo attento esame, può suggerire di autosospendersi fino alla conclusione del procedimento.
Per la durata dell'autosospensione l'associato non dovrà versare la quota annuale.

ARTICOLO 6
Sono organi dell'Associazione:
  1. l'Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 7
L'Assemblea è costituita dagli associati effettivi di cui all'articolo 3. Essa può essere ordinaria o straordinaria.
Gli associati hanno facoltà di delegare altro socio quale loro rappresentante in assemblea.
Ciascun partecipante non può avere più di una delega.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno entro il primo quadrimestre di ogni anno, mediante lettera spedita a ciascun associato effettivo almeno dieci giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza. In alternativa, la convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo (fax, e-mail, etc.) idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, ricevuto dagli aventi diritto al domicilio risultante dall’elenco soci, cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora dell’adunanza e le materie da trattare. Nell’avviso può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita.
Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta anche a mezzo fax o con telegramma o via e-mail con due giorni liberi di preavviso.
L'assemblea straordinaria è convocata, con il rispetto dei termini previsti per l'Assemblea ordinaria dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, oppure un quinto degli associati.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

ARTICOLO 8
L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati.
Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.
L'Assemblea straordinaria decide con la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto, anche in seconda convocazione, quando si tratti di modifiche statutarie o dello scioglimento dell'Associazione.
Per le elezioni del Consiglio Direttivo e per ogni delibera riguardante persone, si devono adottare votazioni a scrutinio segreto. In ogni altro caso il voto è palese, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di decidere diversamente.
In caso di parità di voti prevale la proposta alla quale accede il Presidente dell'Assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso le deliberazioni si intendono non approvate. Nelle elezioni per il Consiglio Direttivo, quando vi sia parità di voti tra due eletti, prevale il candidato più anziano di età.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
Per partecipare all’assemblea gli associati devono essere in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e pregresse, e comunque non in posizione debitoria verso l’associazione alla data di convocazione dell’adunanza.
Le decisioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria possono essere adottate anche mediante consultazione scritta. Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più associati e consiste in una proposta di deliberazione, espressa in maniera chiara e suffragata da idonea motivazione, che deve essere inviata a tutti gli aventi diritto (soci) con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatta pervenire al domicilio risultante dall’elenco soci. Il soggetto promotore deve mettere a disposizione presso la sede sociale, la proposta e l'eventuale documentazione inerente, in modo che tutti i soci possano prenderne visione.
La risposta dei soci alla consultazione deve recare la dicitura "favorevole", "contrario" o "astenuto" e seguita dalla data e dalla sottoscrizione.
Le risposte possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuta risposta.
La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale entro quindici giorni dal ricevimento della proposta, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza degli aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dall’invio della consultazione scritta, in assenza del numero dei voti favorevoli di tanti soci che rappresentano la maggioranza degli aventi diritto, la Segreteria solleciterà agli associati inottemperanti l’invio di una risposta. La mancata risposta di tali soci entro il secondo termine di dieci giorni viene considerata come voto "contrario".
Spetta all’organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, indicando:
- i soci favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all’argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.
Tutti i documenti trasmessi alla sede dell’Associazione relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati presso la sede stessa.
Le decisioni dei soci adottate tramite consultazione scritta devono essere trascritte nell’apposito libro verbali.

ARTICOLO 9
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale nomina due scrutatori, ove si debba procedere a votazioni segrete.
Le funzioni di segretario sono assunte dal Segretario dell'Associazione. Il Segretario redige il verbale dell'adunanza che, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e da lui medesimo, viene conservato agli atti.

ARTICOLO 10
L'assemblea ordinaria delibera:
  1. sulla relazione annuale dell'attività svolta dall'Associazione e sui bilanci sociali;
  2. sull'elezione delle cariche associative;
  3. sulla determinazione dei contributi e su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 11
L'assemblea straordinaria delibera:
  1. sulle modifiche statutarie;
  2. sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina del liquidatore;
  3. sulle altre questioni poste all'ordine del giorno.

ARTICOLO 12
Il Consiglio Direttivo è formato da undici membri scelti tra i soci. Viene convocato dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo viene convocato a mezzo lettera fax o e-mail spedita almeno cinque giorni liberi prima del giorno fissato per la riunione.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti
Decade dalla carica di Consigliere colui che, senza giustificati motivi, non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio; chi danneggia gli interessi collettivi dell’Associazione o chi non abbia rispettato lo Statuto.
Al Consigliere decaduto subentra l'associato che nelle votazioni risulterà il primo non eletto.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Inoltre le decisioni del Consiglio Direttivo potranno essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione viene adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti consiglieri che rappresentino le maggioranze previste.
Le decisioni assumono la data dell’ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto. Le decisioni del Consiglio Direttivo adottate in quest’ultimo modo devono essere trascritte immediatamente nell’apposito libro dei verbali.
Tutte le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un consigliere appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

ARTICOLO 13
Il Consiglio potrà compiere qualsiasi atto ed operazione di ordinaria amministrazione necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'attuazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Specificatamente il Consiglio:
  1. elegge nel proprio seno il Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario Generale ed un Tesoriere;
  2. decide sull'ammissione dei soci e sul loro recesso o esclusione; c) esprime pareri e delibera su tutti i problemi riguardanti la categoria, quando ne abbia avuto specifico mandato dall'assemblea;
  3. propone i criteri informatori degli accordi economici collettivi e segnala i nominativi dei componenti delegati in rappresentanza della categoria nelle commissioni e negli organi in cui tale rappresentanza sia richiesta o prevista;
  4. delibera su ogni altro provvedimento che in relazione ai compiti dell'Associazione sia ad esso sottoposto dal Presidente;
  5. predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati corredandolo di apposita relazione.
Ove ne sia fatta richiesta da almeno cinque associati appartenenti alla stessa area geografica, il Consiglio Direttivo potrà acconsentire che vengano istituite sezioni territoriali per segnalare e svolgere le problematiche locali. Per ogni area geografica omogenea non potrà essere creata più di una sezione. Il Consiglio Direttivo provvederà a definire le diverse aree geografiche.

ARTICOLO 14
Il Presidente dura in carica due anni ed è investito della rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio con la facoltà di rilasciare procure speciali ad un membro del Consiglio Direttivo.
Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
Convoca e presiede l'assemblea degli associati e le riunioni del Consiglio Direttivo predisponendo l'ordine del giorno. Adempie a tutti i compiti affidatigli dallo Statuto. Nei casi d'urgenza decide su materie di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendo le decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.
Nei casi di assenza o di impedimento è sostituito, nell'esercizio delle sue funzioni, da uno dei due Vice Presidenti da lui delegato.
Al termine del mandato, al Presidente uscente verrà riconosciuta la carica di past-president, senza che questo riconoscimento gli conferisca la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15
Possono essere eletti alle cariche sociali soltanto gli associati effettivi di cui all'art. 3, ad esclusione dei soci onorari. Tutte le cariche sociali hanno la durata di due anni e sono gratuite. Nel caso in cui un Consigliere venga a cessare, gli succede il candidato non eletto che nelle elezioni per le cariche ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età. Tutte le cariche conferite nel corso del biennio per ricoprire posti vacanti, decadono alla scadenza del biennio stesso.

ARTICOLO 16
L'Associazione si fregia di un Marchio associativo e distintivo.
Di tale Marchio dovranno farne uso, al solo fine di prestigio commerciale e secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento ad esso relativo, tutti gli associati e le ditte o società che essi rappresentano. Il Regolamento con il quale viene disciplinato l'uso del Marchio associativo è adottato dall'Assemblea straordinaria degli associati e potrà essere modificato con delibera della medesima Assemblea.

ARTICOLO 17
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio sarà redatto dal Consiglio Direttivo il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

ARTICOLO 18
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote d'iscrizione iniziali e da quelle associative annuali, dai beni acquistati dall'Associazione, dalle erogazioni ricevute.
In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che resteranno dopo la liquidazione saranno devoluti a favore di altro Ente con fini analoghi, scelto dal Consiglio Direttivo, o in beneficenza.

ARTICOLO 19
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri e costituisce l'organo di giustizia interna dell'Associazione.
Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci oppure fra i soci e gli organi dell'Associazione dovrà essere rimessa alla decisione del Collegio dei Probiviri, il quale giudicherà come arbitro amichevole compositore con dispensa da ogni formalità di procedura.
Il Collegio dei Probiviri decide attenendosi ai principi dell'equità e il lodo che pronunzia sarà inappellabile.
Ogni associato può promuovere l'intervento dei probiviri in tutti i casi in cui lo ritenga necessario per tutelare gli interessi e il prestigio dell'Associazione.

ARTICOLO 20
Organo della Associazione Antiquari d'Italia è la "Gazzetta Antiquaria“, fondata il 3 marzo 1965, iscritta al Tribunale di Firenze al n° 1675, rivista d'arte e cultura edita dalla A.A.I. con un autonomoConsiglio di Redazione interno, nominato direttamente dal Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati potranno, alternativamente, usufruire gratuitamente di un proprio spazio pubblicitario all'interno della rivista.
Il Consiglio Direttivo identifica nella "Gazzetta Antiquaria" lo strumento più idoneo per la promozione della categoria e per la difesa delle istanze degli iscritti.

ARTICOLO 21
Per quant'altro non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni non riconosciute.

REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO ASSOCIATIVO

ARTICOLO 1
L’Associazione Antiquari d’Italia, allo scopo di tutelare il prestigio della categoria antiquaria assumendo tutte le possibili iniziative che concorrono a portare la classe antiquaria all più elevata ed assoluta correttezza e dignità professionale, anche al fine di concedere sempre migliori garanzie agli acquirenti ed ai collezionisti, ha istituito un Marchio Associativo, depositato nei modi di legge.
Tale Marchio Associativo costituirà l’emblema dell’Associazione e ne contraddistinguerà gli iscritti.

ARTICOLO 2
L’uso del Marchio è limitato ai soli fini di prestigio professionale e commerciale, non può pertanto essere impiegato come elemento pubblicitario in forma diversa da quanto previsto dal presente Regolamento, ed in ogni caso quando questo uso non sia in armonia con gli scopi previsti dall’art.1. Ogni abuso sarà punito con provvedimento del Consiglio Direttivo dell’Associazione, in ossequio a quanto disposto dal successivo art. 8.

ARTICOLO 3
Il Marchio, nelle misure massime di cm. 20 x 20 dovrà essere esposto all’interno della Galleria, sulla porta d’ingresso, sulla vetrina delle ditte rappresentate dagli associati, negli spazi espositivi all’interno di mostre, fiere o esposizioni culturali.
Esso potrà essere realizzato in pittura piana o a rilievo e secondo i colori suoi stabiliti dal Consiglio oppure costituito ad effetto monocromo con tono bianco e nero, oppure ancora realizzato a rilievo in fusione di bronzo.
Eventuali altre interpretazioni del Marchio dovranno essere vagliate ed approvate, di volta in volta, dal Consiglio dell’Associazione.

ARTICOLO 4
Limitato alle misure massime di mm. 20 x 20, esso potrà comparire su tutti gli stampati della ditta, stampati che potranno essere usati come documenti commerciali in genere, pubblicazioni pubblicitarie, cataloghi di mostre, carta intestata e biglietti da visita.

ARTICOLO 5
Gli associati, e perciò autorizzati all’uso del Marchio Associativo, s’impegnano a sottostare a tutte le disposizioni del presente Regolamento e conseguentemente ad accettare le sanzioni da esso previste per i casi di trasgressione ed inadempienza.

ARTICOLO 6
Gli associati che fruiscono del Marchio s’impegnano:
  1. A non vendere al pubblico oggetti senza che vengano dichiarate le complete caratteristiche di epoca e di autenticità
  2. A rilasciare immediatamente quei documenti di garanzia dell’autenticità dell’oggetto venduto con la discrezione la più chiara e completa possibile di esso e la citazione di eventuali parziali riparazioni o restauri. Tale documento di garanzia dovrà essere corredato da fotografia, come previsto dalla Legge 20/11/1971 n° 1062.
  3. A sottostare al giudizio ed al deliberato delle Commissioni di esperti che gli Organi dell’Associazione designeranno ogni qualvolta sorga conflitto sull’autenticità di un oggetto venduto da un aderente all’Associazione a qualsiasi acquirente.
  4. A non adire le vie legali senza aver prima sentito il parere ed aver ottenuto regolare autorizzazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione, per questioni e controversie insorte tra gli associati.
  5. Ad accettare tutte le sanzioni previste da questo Regolamento qualora un associato aderente sia riconosciuto in dolo o in colpa.

ARTICOLO 7
Il Consiglio Direttivo, a seguito delle decisioni delle Commissioni di Esperti, di volta in volta nominate, che riconoscano in colpa o dolo un associato, provvederà:
  1. in prima istanza a richiamare per iscritto l’associato in oggetto ai doveri associativi, comminando l’ammonizione solenne.
  2. in caso di recidiva, alla sospensione dell’associato riconosciuto in colpa, privandolo dell’uso del Marchio Associativo per un periodo di sei mesi, dando informazione del provvedimento nell’ambito associativo.
  3. a radiare dall’Associazione l’associato che fosse per la terza volta riconosciuto in dolo o in colpa, informandone gli associati.

ARTICOLO 8
Le Commissioni di esperti, per giudicare e deliberare nei casi di controversie previsti all’art. 6, capoverso c), saranno formate da cinque membri scelti come segue:
  • un membro designato dal Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede l’Associazione. Tale membro svolgerà le funzioni di Presidente;
  • tre antiquari membri dell’Associazione particolarmente esperti nel settore artistico cui l‘oggetto in contestazione appartiene;
  • un membro scelto tra i critici d’arte o personalità del mondo accademico artistico di chiara fama.
I nomi degli esperti saranno tenuti segreti ed il loro giudizio sarà comunicato nella sua interezza soltanto se richiesto dalle parti in contestazione.
Parimenti non si renderanno noti ai membri della Commissione i nomi delle parti interessate alla vertenza.

ARTICOLO 9
A salvaguardia del prestigio del Marchio Associativo, gli associati, consapevoli di avere accettato le obbligazioni fissate nel Regolamento, si impegnano:
  1. A non compiere azioni denigratorie in qualsivoglia maniera verso altri associati. Quando però fosse loro nota la violazione da parte di una associato del norme del presente Regolamento, dovrà segnalare per lettera raccomandata diretta al Presidente le eventuali suddette violazioni.
  2. Ad accogliere ed accettare i consigli e ad uniformarsi a tutte le direttive ed ai provvedimenti emessi dagli organi associativi, sia interessanti un associato in particolare, sia in generale nell’interesse dell’Associazione.
  3. A non intraprendere iniziative di qualsiasi natura, anche quando si vuole tutelare gli interessi dell’Associazione Antiquari d’Italia, senza che queste siano state preventivamente concordate con il Consiglio Direttivo.
Le violazioni di cui sopra comportano le sanzioni previste dall’art. 7.