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Avv. Giuseppe Calabi

A proposito delle autocertificazioni: note a margine della sentenza del TAR Lazio 5861/2021

La sentenza ha finalmente ricondotto il sistema delle autocertificazioni all’interno dei binari previsti dalla legge, escludendo controlli e adempimenti burocratici introdotti dall’Amministrazione

L’universo delle autocertificazioni, tecnicamente delle “dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà” disciplinate in via generale dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha ricevuto un forte impulso nel regime della circolazione internazionale delle opere d’arte e dei beni di interessi culturale a seguito della riforma introdotta dall’art. 1, comma 175 della Legge 124/2017 (Legge Concorrenza).
La riforma ha previsto che (a) i beni di artisti non più viventi realizzati da meno di 70 anni ovvero (b) i beni di artisti defunti e di età superiore a 70 anni, ma con un valore inferiore alla soglia di euro 13.500 possano uscire definitivamente dal territorio italiano senza bisogno di un attestato di libera circolazione, ma con una autocertificazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere (a) o (b).
La presentazione dell’autocertificazione avviene tramite SUE ed espone a responsabilità penale il dichiarante, in caso di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale (articoli 76 D.P.R. 445/2000 e 495 c.p.), a cui potrebbe anche aggiungersi il concorso di reato di esportazione illecita previsto dall’articolo 174 del Codice.

L’attuazione del nuovo regime in tema di “autocertificazioni” ha avuto una lunga gestazione durata oltre tre anni e conclusasi il 1° dicembre 2020, quando la c.d. “DVAL”, ossia l’autocertificazione per i beni ultra 70 e con valore sotto-soglia, è stata finalmente integrata nel sistema.
Nel frattempo, sono stati emanati numerosi decreti attuativi della riforma, tra cui quello del 17 maggio 2018 n. 246, che ha stabilito il contenuto delle autocertificazioni, nonché i documenti e le informazioni che devono essere allegati alle stesse.
È noto come la riforma introdotta dalla Legge Concorrenza sia stata accolta tiepidamente, se non addirittura con malcelata ostilità dall’apparato ministeriale chiamato ad applicarla.
In data 24 maggio 2019, la Direzione Generale ABAP ha adottato la Circolare n. 13, contenente un atto di indirizzo con un’interpretazione sostanzialmente “abrogativa” del regime delle autocertificazioni.


"Secondo la Circolare, l’inserimento di un’autocertificazione avrebbe contenuto “implicitamente” un’istanza di esportazione, che l’Ufficio Esportazione poteva negare, mediante un decreto di diniego di esportazione con contestuale avvio di procedimento di dichiarazione di interesse culturale eccezionale previsto dalla lettera d-bis del comma 3 dell’art. 10 del Codice dei Beni Culturali."


Secondo la Circolare, l’inserimento di un’autocertificazione avrebbe contenuto “implicitamente” un’istanza di esportazione, che l’Ufficio Esportazione poteva negare, mediante un decreto di diniego di esportazione con contestuale avvio di procedimento di dichiarazione di interesse culturale eccezionale previsto dalla lettera d-bis del comma 3 dell’art. 10 del Codice dei Beni Culturali.
Viceversa, qualora l’autocertificazione sia “accettata” dall’amministrazione, la stessa - secondo il lessico un po' acrobatico dell’amministrazione - esprimerebbe un “non dissenso” alla sua uscita rilasciando una copia vidimata della stessa all’interessato.
In questo modo la DG ha esteso analogicamente le norme che prevedono un’autorizzazione all’uscita (attestato di libera circolazione e licenza di esportazione: art. 68 del Codice) ad una fattispecie che non prevede alcuna autorizzazione, ossia l’autocertificazione, che è una dichiarazione unilaterale della parte interessata, la quale assume la responsabilità di quanto dichiara.

Questa interpretazione è stata ritenuta ingiustificata dal TAR Lazio, il quale con la sentenza 5861/2021 ha annullato in quanto illegittima una rilevante parte della Circolare della Direzione Generale Architettura, Belle Arti e Paesaggio del 24 maggio 2019 n.13/2019 (pagine da 11 a 14) in materia di autocertificazione.
Secondo il TAR Lazio “la pretesa dell’ufficio esportazione di ricondurre “in via analogica” tale fattispecie a quella disciplinata dall’art. 68 non trova … perciò alcun fondamento nella legge, che, anzi, all’opposto ha cura di escludere l’ipotesi per cui è causa dal regime dell’autorizzazione, e perciò dalla normativa sostanziale e procedimentale che ad esso soltanto si riferisce”.

La sentenza del TAR ha anche annullato un decreto della DG che aveva disposto il diniego di esportazione di un bene rientrante nella soglia 50-70 che si reggeva proprio sulla Circolare 13/2020.
L’annullamento della Circolare ha un’efficacia erga omnes e l’interpretazione per la quale le autocertificazioni debbano essere ricondotte al modello istanza/autorizzazione dovrà finalmente essere abbandonata dall’Amministrazione e questo, sia per i beni 50/70, ma anche per i beni ultra 70 e sotto la soglia.
La sentenza ha finalmente ricondotto il sistema delle autocertificazioni all’interno dei binari previsti dalla legge, escludendo controlli e adempimenti burocratici introdotti dall’Amministrazione che hanno ingiustificatamente appesantito la circolazione internazionale di opere d’arte, già aggravata dalla pandemia.


Quali sono le conseguenze a livello pratico della sentenza 5861/2021?
Una volta presentata l’autocertificazione, l’Amministrazione ha tre possibilità: (I) rilasciare una copia timbrata della dichiarazione all’interessato; (II) in caso di dichiarazione mendace, presentare un rapporto all’autorità competente; (III) dare avvio ad un procedimento di dichiarazione di eccezionale interesse che deve concludersi con provvedimento della Direzione Generale entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’autocertificazione.1
Poiché, come ha stabilito la sentenza 5861/2021, la copia timbrata non può essere considerata un “permesso”, si pone la questione se, in caso di inerzia della pubblica amministrazione, l’interessato possa fare uscire dal territorio italiano il bene per il quale ha presentato l’autocertificazione.


"Una volta presentata l’autocertificazione, l’Amministrazione ha tre possibilità: (I) rilasciare una copia timbrata della dichiarazione all’interessato; (II) in caso di dichiarazione mendace, presentare un rapporto all’autorità competente; (III) dare avvio ad un procedimento di dichiarazione di eccezionale interesse che deve concludersi con provvedimento della Direzione Generale entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’autocertificazione."


A mio parere, qualora l’Amministrazione non abbia avviato il procedimento di dichiarazione di interesse (nel qual caso si applicano in via cautelare le norme previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV) e decorra inutilmente il termine di 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva (articoli 6, comma 2 e 7 comma 3 del DM 246/2018), senza che l’Ufficio Esportazione abbia chiesto la presentazione della cosa al fine di avviare il procedimento di dichiarazione ovvero quello di acquisto coattivo, l’interessato potrà liberamente farla uscire dal territorio.

Tuttavia, sempre in caso di inerzia da parte dell’Ufficio Esportazione, qualora l’interessato abbia autocertificato un bene Ultra 50 ed Infra 702 ed intenda farlo uscire dal territorio dell’Unione Europea (es.: Svizzera), dovrà necessariamente attendere il rilascio di una licenza di esportazione ai sensi del Regolamento 116/2009, il quale prevede una soglia temporale di 50 e non di 70 anni, a meno che il bene non abbia un valore inferiore alle soglie previste da tale Regolamento.

Un’ultima importante annotazione: l’art. 7, comma 3 del DM 246/2018 prevede che l’Ufficio Esportazione a cui sia presentata una autocertificazione per un bene Ultra 70 e sotto-soglia possa avviare un procedimento di dichiarazione, sia se il bene presenti un interesse culturale “particolarmente importante” (art. 10, comma 3, lettera a) del Codice), sia se il bene presenti un interesse “eccezionale” (art. 10, comma 3, lettera d-bis).

A parere di chi scrive questa previsione è illegittima per eccesso di delega: infatti, l’articolo 65, comma 4-bis del Codice, come novellato dalla legge 124/2017, prevede che in entrambi i casi in cui sia sufficiente una autocertificazione (beni Ultra 70 e sotto-soglia e Infra 70 ed Ultra 50) l’avvio del procedimento di dichiarazione possa avvenire solo qualora “le cose possano rientrare tra quelle si cui all’articolo 10, comma 3, lettera d-bis)”: quindi solo in caso di “eccezionale interesse”, non anche in caso di interesse “particolarmente importante”.

È un ulteriore esempio di un’interpretazione restrittiva da parte dell’Amministrazione della riforma, che sarebbe opportuno sottoporre al vaglio degli organi di giustizia amministrativa.

Note


1 In caso di dichiarazioni mendaci nell’autocertificazione, essa non produce i propri effetti e il dichiarante risponde penalmente di tali dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

2 Per i beni Ultra 70 e sotto soglia il problema non si pone perché tali beni non richiedono la licenza prevista dal Regolamento 116/2009, che prevede soglie decisamente più alte di quella prevista dalla legge italiana.