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Adamo Nencini *

Gli scambi commerciali di avorio

Gli oggetti di antiquariato realizzati in avorio prima del 1947 e ritenuti di valore culturale, artistico o storico, possono beneficiare di una speciale deroga regolata dal regime CITES.

Con un nuovo documento di orientamento pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il 30.12.2021, e successivi indirizzi, sono stati ridefiniti i criteri che regolano gli scambi commerciali di avorio, sia nazionali che internazionali. Gli oggetti di antiquariato realizzati in avorio, totalmente o in parte, prodotti prima del 1947 e ritenuti di valore culturale, artistico o storico, possono beneficiare di una speciale deroga che ne autorizza lo scambio ma con l’obbligo di opportuna certificazione regolata dal regime CITES. La circolazione ai fini commerciali di oggetti realizzati dopo il 1947 non è certificabile, pertanto non è ammessa, ad eccezione degli strumenti musicali acquisiti tra il 1947 ed il 1975, che possono essere autorizzati caso per caso.

Precisando che l’Attestato di Libera Circolazione non è da ritenersi il documento idoneo o sufficiente per regolarizzare questo tipo di circolazione e commercio, risulta quindi indispensabile che l’oggetto in avorio proposto alla vendita in Italia o nell’ambito dell’Unione Europea sia sempre corredato di un “Certificato CITES per attività commerciali” ancor prima di essere messo sul mercato, esposto in qualsiasi contesto, o anche solo trasportato. L’emissione del Certificato è subordinata ad una richiesta da presentare all’ufficio CITES della propria Provincia tramite l’apposita modulistica allegando documentazione sufficiente a comprovare l’antichità dell’oggetto come “esemplare lavorato” e la sua provenienza, specificando la nomenclatura scientifica del materiale di cui è fatto.

Il certificato non ha scadenza se rilasciato dopo il 19 Gennaio 2022 mentre i certificati ottenuti prima di tale data perderanno la loro validità il 19 Gennaio 2023. Quest’ultimi dovranno quindi essere richiesti nuovamente secondo i più recenti criteri che ne consentono il rilascio.
Per le riesportazioni extra U.E. con passaggi Doganali è invece obbligatorio uno specifico Certificato CITES diverso dal primo la cui gestione dovrà necessariamente tener conto delle diverse restrizioni adottate dai Paesi di destinazione, talvolta molto stringenti sulle importazioni.
Come regolarsi per poter commercializzare un “bene di famiglia” o “l’oggetto ereditato” sempre che sia stato realizzato prima del 1947? Laddove non si possieda o non si voglia richiedere prima un Attestato di Libera Circolazione, è possibile comunque presentare la richiesta di un Certificato CITES insieme ad un documento che dimostri la provenienza del bene o ne circostanzi la proprietà (fattura o ricevuta di acquisto, autocertificazione, specifica menzione nell’eredità o altro) oltre ad una perizia, o una stima, redatta da parte di un esperto indipendente autorizzato e riconosciuto. I pareri espressi, debitamente motivati, dovranno fornire spiegazioni riguardo gli elementi stilistici, le tecniche artigianali ed altri elementi significativi che, nel loro insieme, sono stati ritenuti decisivi per giungere alle conclusioni sulla datazione.  

Occorre infine ricordare che simili adempimenti sono obbligatori anche per altri materiali
“sensibili” oltre all’avorio, fra cui, alcuni tipi di corallo, di legni e di parti animali, non di rado impiegati nella realizzazione di oggetti antichi.
Per una lista dettagliata delle “specie lavorate” sensibili e la loro classificazione CITES è possibile consultare www.cites.org oppure scaricare il  Regolamento UE 2021/2280 del 16 dicembre 2021 versione italiana, pubblicato on-line.
 


*Fracassi Worldwide Shipping, Firenze