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di Maria Novella Fabretti

Il Consiglio di Stato fa il punto sui limiti di reiterazione dei vincoli culturali posti dal MiBAC.

La Direzione Regionale della Lombardia aveva apposto il vincolo culturale sull'opera di un pittore fiammingo minore della prima metà del '500 sulla base di una erronea lettura dell'opera quale rappresentazione della allegoria di una città italiana.

La VI Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 6046 del 2014, ha fatto il punto sui limiti di reiterazione dei vincoli culturali posti dal ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MiBAC), già precedentemente annullati da una sentenza. La pronuncia ha chiuso una lunga controversia (cinque ricorsi e dieci anni di durata) tra il ministero e un collezionista d’arte milanese, assistito dagli avvocati Simona Viola, Mario Bucello e Bruno Tonoletti dello studio GiusPubblicisti Associati di Milano.

L’annullamento del vincolo è avvenuto dopo tre successive reiterazioni da parte della Direzione Regionale Lombardia.

La Direzione Regionale della Lombardia aveva infatti una prima volta apposto il vincolo culturale sull'opera - di proprietà dell’assistito - di un pittore fiammingo minore della prima metà del '500 sulla base di una lettura dell'opera, quale rappresentazione della allegoria di una città italiana, lettura rivelatasi completamente sbagliata.
Il vincolo fu comunque confermato ma questa volta sulla base dei presunti rapporti fra l'artista e alcuni mecenati e collezionisti provenienti dalla città italiana e residenti ad Anversa.
Una sentenza del TAR Lombardia, confermata in appello dal Consiglio di Stato, aveva tuttavia annullato la determinazione di conferma del vincolo in quanto fondata su semplici supposizioni e presunzioni, prive di qualunque riscontro effettivo nel contesto dell'opera.
A questo punto, nonostante il parere favorevole alla rimozione del vincolo espresso dalla sovrintendenza di Milano, la Direzione Regionale reiterava per la terza volta il vincolo introducendo elementi e circostanze del tutto nuove e ulteriori, quali l'eccellenza qualitativa del dipinto, la sua rarità, la particolare difficoltà di acquisizioni di opere similari.
Motivando la sentenza favorevole al collezionista, il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n 6046 del 2014 ha posto fine alla controversia evidenziando come: “Le circostanze che hanno portato a giustificare la terza reiterazione del vincolo fossero percepibili ed apprezzabili dal MiBAC sin dall'epoca della prima dichiarazione di vincolo”. Questo dimostra che “l’amministrazione ha agito in modo sostanzialmente sleale e contraddittorio, avendo frazionato nel corso del tempo le ragioni di cui aveva, o avrebbe dovuto avere, piena contezza fin dal primo esame del dipinto”.

Secondo il Consiglio di Stato, quando la sentenza del giudice amministrativo consenta al MiBAC una più approfondita istruttoria e una nuova determinazione, essa si deve dimostrare “il frutto della costatazione della erroneità del giudizio precedente (sotto i profili descritti nella sentenza) e può confluire in una reiterazione del vincolo solo a fronte di sopravvenienze fattuali o conoscitive che le erano rimaste in precedenza ignote per fatto incolpevole” e non “sulla base di circostanze e di valutazioni del tutto nuove e diverse rispetto a quelle che avevano indotto alla originaria apposizione”.


Per informazioni Maria Novella Fabretti   mfabretti@twistergroup.it