|
Statuto della Associazione Antiquari
d'Italia
ARTICOLO 1
Il 10 ottobre 1959 è stata costituita un'associazione sotto
la denominazione "Associazione Antiquari d'Italia". L'Associazione
è nata in occasione della prima Mostra Mercato Internazionale
dell'Antiquariato di Firenze, di cui se ne è assunta il patrocinio,
acquisendo così il diritto di una rappresentanza nel Comitato.
La sua sede legale è a Firenze, Palazzo Corsini - Via del
Parione 11. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di
lucro.
ARTICOLO 2
Gli scopi dell'associazione sono:
1 - Promuovere, regolare, proteggere e rappresentare gli interessi
e il prestigio delle ditte che svolgono commercio di antichità.
2 - Studiare tutte le questioni relative all'antiquariato e al commercio
dello stesso, raccogliere e divulgare notizie statistiche o altre
informazioni comunque attinenti al commercio delle antichità
o agli interessi dei membri dell'Associazione.
3 - Prendere tutte le iniziative, occorrendo anche di carattere
legale, dirette a stroncare eventuali scorrettezze nell'ambito del
commercio delle antichità.
4 - Promuovere provvedimenti legislativi o altre misure da parte
delle autorità competenti che possono interessare la libera
circolazione delle opere d'arte, il commercio delle antichità
e gli interessi dei membri dell'Associazione o svolgere, occorrendo,
azioni di opposizione ad eventuali provvedimenti ritenuti lesivi
degli interessi protetti dell'Associazione.
5 - Rilasciare certificati sull'età, o sull'età minima,
di oggetti antichi in relazione alla loro esportazione o per altri
scopi.
6 - Promuovere la risoluzione, a mezzo di conciliazione e di arbitrato
privato, di controversie che possano eventualmente insorgere tra
due membri dell'Associazione o tra un membro dell'Associazione ed
altra persona, per ragioni di commercio, assistendo le parti nella
impostazione e nella discussione delle controversie.
7 - Promuovere, organizzare e patrocinare esposizioni, mostre e
fiere di antichità nazionali ed internazionali partecipando
anche materialmente ad esse. A tale scopo l'Associazione potrà
acquisire partecipazioni in Società di capitali o assumerne
il totale controllo.
8 - Promuovere e organizzare lezioni e conferenze aventi per oggetto
le antichità e il commercio di esse, promuovendo così
la diffusione e l'incremento della conoscenza delle arti antiche
e la cultura necessaria per il commercio antiquario.
9 - Istituire corsi di studio, borse, premi, certificati e quanto
altro possa giovare a stimolare lo studio e la conoscenza delle
cose antiche.
10 - Appoggiare l'azione sindacale che operi per la stipulazione
di accordi riguardanti il regolamento dei rapporti economici collettivi
che interessano la categoria rappresentata.
11 - Delegare i rappresentanti della categoria in Enti, Consessi,
Organi e Commissioni nelle quali tale rappresentanza sia prevista
o richiesta.
12 - Esercitare tutte le funzioni che siano ad essa competenti e
previste dal Regolamento per il Marchio Associativo di garanzia.
ARTICOLO 3
Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche titolari
di aziende antiquarie, le persone che rivestono la qualifica di
legale rappresentante di una società che svolge attività
antiquaria oppure le persone che siano socie delle predette società.
Tali persone fisiche, per essere ammesse all'Associazione devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
- documenti prescritti dalla legge per il commercio di oggetti d'arte
antica aventi valore storico e artistico
- godere di prestigio, di provata competenza antiquaria e serietà
commerciale.
Come soci onorari possono far parte dell'Associazione collezionisti,
critici, studiosi italiani e stranieri di chiara fama nonchè
gli antiquari stranieri in possesso dei requisiti richiesti ai soci
effettivi. Un socio onorario potrà essere invitato dal Consiglio
Direttivo dell'Associazione ad assistere in qualità di osservatore
alle riunioni del Consiglio stesso, quale rappresentante della categoria
dei soci onorari.
I soci onorari in Assemblea non hanno diritto di voto, non possono
ricoprire cariche elettive e non sono tenuti a pagamento di quote
annuali.
I soci ultraottantenni sono di diritto soci onorari e non pagano
la quota associativa.
ARTICOLO 4
L'ammissione all'Associazione avviene su proposta di uno o più
soci o su invito del Consiglio Direttivo. Il Consiglio esaminerà
la documentazione relativa e provvederà ad una attenta indagine
conoscitiva a mezzo lettera, al termine della quale delibererà
sull'ammissione o meno.
Un' ammissione respinta può essere ripresentata e nuovamente
vagliata.
Una domanda respinta per la terza volta non viene più ammessa.
Al momento dell'ammissione dovrà essere versata una quota
d'ingresso determinata dal Consiglio Direttivo.
Ogni nuovo associato, ammesso successivamente all'approvazione del
presente Statuto, dovrà versare la quota annuale, fissata
dal Consiglio Direttivo, a mezzo modello R.I.D. ovvero entro i primi
quattro mesi dell'anno fiscale se trattasi di soci già iscritti.
Qualora gli associati dell'A.A.I., soci dI una stessa azienda antiquaria,
inizino una nuova attività di vendita di oggetti d'arte e
di antiquariato, separata rispetto a quella originaria, su loro
richiesta entrano di diritto nell'Associazione senza dover pagare
la quota d'ingresso, fermo restando il pagamento dell'intera quota
associativa.
Premesso che la partecipazione all'A.A.I. è a titolo personale,
i soci ammessi entro il primo semestre dell'anno dovranno versare
l'intera quota associativa annuale mentre quelli ammessi nel secondo
semestre pagheranno il 50 % della quota
ARTICOLO 5
La condizione di associato viene meno:
a) per recesso;
b) per cessazione dell'attività di antiquario;
c) per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 3;
d) per il mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi;
e) per esclusione fondata su gravi motivi.
Il verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a, b, c, d,
e, non dà diritto alla restituzione della quota d'iscrizione.
Il socio oggetto di comunicazione di garanzia da parte della Magistratura
per reati penali, inerenti l'esercizio della propria attività
antiquariale, può darne avviso all'associazione.
Il Consiglio, valutato il danno di immagine alla categoria, dopo
attento esame, può suggerire di autosospendersi fino alla
conclusione del procedimento.
Per la durata dell'autosospensione l'associato non dovrà
versare la quota annuale.
ARTICOLO 6
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 7
L'Assemblea è costituita dagli associati effettivi di cui
all'articolo 3. Essa può essere ordinaria o straordinaria.
Gli associati hanno facoltà di delegare altro socio quale
loro rappresentante in assemblea.
Ciascun partecipante non può avere più di tre deleghe.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione
o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno entro il primo
quadrimestre di ogni anno, mediante lettera spedita a ciascun associato
effettivo almeno dieci giorni liberi prima del giorno fissato per
l'adunanza.
Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta anche
a mezzo fax o con telegramma o via e-mail con cinque giorni liberi
di preavviso.
L'assemblea straordinaria è convocata, con il rispetto dei
termini previsti per l'Assemblea ordinaria dal Presidente dell'Associazione
ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno
tre consiglieri, oppure un quinto degli associati.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione
del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.
ARTICOLO 8
L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando
siano presenti o rappresentati almeno la metà più
uno degli associati.
Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea si intenderà
costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque
sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
dei voti.
L'Assemblea straordinaria decide con la maggioranza assoluta dei
soci aventi diritto, anche in seconda convocazione, quando si tratti
di modifiche statutarie o dello scioglimento dell'Associazione.
Per le elezioni del Consiglio Direttivo e per ogni delibera riguardante
persone, si devono adottare votazioni a scrutinio segreto. In ogni
altro caso il voto è palese, fatta salva la facoltà
dell'Assemblea di decidere diversamente.
In caso di parità di voti prevale la proposta alla quale
accede il Presidente dell'Assemblea, salvo che la votazione sia
avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso le deliberazioni si
intendono non approvate.
Nelle elezioni per il Consiglio Direttivo, quando vi sia parità
di voti tra due eletti, prevale il candidato più anziano
di età.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
ARTICOLO 9
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione,
il quale nomina due scrutatori, ove si debba procedere a votazioni
segrete.
Le funzioni di segretario sono assunte dal Segretario dell'Associazione.
Il Segretario redige il verbale dell'adunanza che, sottoscritto
dal Presidente dell'Assemblea e da lui medesimo, viene conservato
agli atti.
ARTICOLO 10
L'assemblea ordinaria delibera:
a) sulla relazione annuale dell'attività svolta dall'Associazione
e sui bilanci sociali;
b) sull'elezione delle cariche associative;
c) sulla determinazione dei contributi e su ogni altro argomento
posto all'ordine del giorno.
ARTICOLO 11
L'assemblea straordinaria delibera:
a) sulle modifiche statutarie;
b) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina del liquidatore;
c) sulle altre questioni poste all'ordine del giorno.
ARTICOLO 12
Il Consiglio Direttivo è formato da undici membri scelti
tra i soci. Viene convocato dal Presidente dell'Associazione almeno
due volte l'anno; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente,
oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi
componenti.
Il Consiglio Direttivo viene convocato a mezzo lettera fax o e-mail
spedita almeno cinque giorni liberi prima del giorno fissato per
la riunione.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri
possono essere rieletti
Decade dalla carica di Consigliere colui che, senza giustificati
motivi, non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del
Consiglio.
Al Consigliere decaduto subentra l'associato che nelle votazioni
risulterà il primo non eletto.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è
richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri in
carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in
caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne
fa le veci.
ARTICOLO 13
Il Consiglio potrà compiere qualsiasi atto ed operazione
di ordinaria amministrazione necessaria per il conseguimento dei
fini statutari e per l'attuazione delle direttive tracciate dall'assemblea.
Specificatamente il Consiglio:
a) elegge nel proprio seno il Presidente, due Vice Presidenti, un
Segretario Generale ed un Tesoriere;
b) decide sull'ammissione dei soci e sul loro recesso o esclusione;
c) esprime pareri e delibera su tutti i problemi riguardanti la
categoria, quando ne abbia avuto specifico mandato dall'assemblea;
d) propone i criteri informatori degli accordi economici collettivi
e segnala i nominativi dei componenti delegati in rappresentanza
della categoria nelle commissioni e negli organi in cui tale rappresentanza
sia richiesta o prevista;
e) delibera su ogni altro provvedimento che in relazione ai compiti
dell'Associazione sia ad esso sottoposto dal Presidente;
f) predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea degli associati corredandolo di apposita relazione.
Ove ne sia fatta richiesta da almeno cinque associati appartenenti
alla stessa area geografica, il Consiglio Direttivo potrà
acconsentire che vengano istituite sezioni territoriali per segnalare
e svolgere le problematiche locali. Per ogni area geografica omogenea
non potrà essere creata più di una sezione. Il Consiglio
Direttivo provvederà a definire le diverse aree geografiche.
ARTICOLO 14
Il Presidente dura in carica due anni ed è investito della
rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio con la facoltà
di rilasciare procure speciali ad un membro del Consiglio Direttivo.
Convoca e presiede l'assemblea degli associati e le riunioni del
Consiglio Direttivo predisponendo l'ordine del giorno. Adempie a
tutti i compiti affidatigli dallo Statuto. Nei casi d'urgenza decide
su materie di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendo le
decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.
Nei casi di assenza o di impedimento è sostituito, nell'esercizio
delle sue funzioni, da uno dei due Vice Presidenti da lui delegato.
Al termine del mandato, al Presidente uscente verrà riconosciuta
la carica di past-president, senza che questo riconoscimento gli
conferisca la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo.
ARTICOLO 15
Possono essere eletti alle cariche sociali soltanto gli associati
effettivi di cui all'art. 3, ad esclusione dei soci onorari.
Tutte le cariche sociali hanno la durata di due anni e sono gratuite.
Nel caso in cui un Consigliere venga a cessare, gli succede il candidato
non eletto che nelle elezioni per le cariche ha riportato il maggior
numero di voti e, in caso di parità, il più anziano
di età.
Tutte le cariche conferite nel corso del biennio per ricoprire posti
vacanti, decadono alla scadenza del biennio stesso.
ARTICOLO 16
L'Associazione si fregia di un Marchio associativo e distintivo.
Di tale Marchio dovranno farne uso, al solo fine di prestigio commerciale
e secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento ad esso relativo,
tutti gli associati e le ditte o società che essi rappresentano.
Il Regolamento con il quale viene disciplinato l'uso del Marchio
associativo è adottato dall'Assemblea straordinaria degli
associati e potrà essere modificato con delibera della medesima
Assemblea.
ARTICOLO 17
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio sarà redatto dal Consiglio Direttivo
il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro
il 30 aprile dell'anno successivo.
ARTICOLO 18
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote
d'iscrizione iniziali e da quelle associative annuali, dai beni
acquistati dall'Associazione, dalle erogazioni ricevute.
In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che resteranno
dopo la liquidazione saranno devoluti a favore di altro Ente con
fini analoghi, scelto dal Consiglio Direttivo, o in beneficenza.
ARTICOLO 19
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri e costituisce
l'organo di giustizia interna dell'Associazione.
Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci oppure fra i
soci e gli organi dell'Associazione dovrà essere rimessa
alla decisione del Collegio dei Probiviri, il quale giudicherà
come arbitro amichevole compositore con dispensa da ogni formalità
di procedura.
Il Collegio dei Probiviri decide attenendosi ai principi dell'equità
e il lodo che pronunzia sarà inappellabile.
Ogni associato può promuovere l'intervento dei probiviri
in tutti i casi in cui lo ritenga necessario per tutelare gli interessi
e il prestigio dell'Associazione.
ARTICOLO 20
Organo della Associazione Antiquari d'Italia è la "Gazzetta
Antiquaria, fondata il 3 marzo 1965, iscritta al Tribunale
di Firenze al n° 1675, rivista d'arte e cultura edita dalla
A.A.I. con un autonomo Consiglio di Redazione interno, nominato
direttamente dal Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati potranno, alternativamente, usufruire gratuitamente
di un proprio spazio pubblicitario all'interno della rivista.
Il Consiglio Direttivo identifica nella "Gazzetta Antiquaria"
lo strumento più idoneo per la promozione della categoria
e per la difesa delle istanze degli iscritti.
ARTICOLO 21
Per quant'altro non previsto dal presente Statuto si fa riferimento
alle norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni non
riconosciute.
|